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Concessionari iscritti all’albo: composizione del capitale sociale delle società – polizze fideiussorie - applicazione

01/03/2019
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Sentito l’Organo di vigilanza, si informa che, ai fini delle garanzie da offrire per la costituzione del capitale sociale, non saranno più accettate dall’Ufficio, sia per l’iscrizione che per il  mantenimento della stessa, quelle offerte dai "confidi minori" iscritti nell’elenco ex art. 155 TUB, nella formulazione anteriore all’entrata in vigore nel D.lgs. n. 141 del 2010. Ciò in quanto dette società fiduciarie possono rilasciare unicamente garanzie collettive fidi, con esclusione di ogni altra garanzia prestata nei confronti del pubblico.


L’attività di rilascio di garanzie fideiussorie configura una modalità di prestazione dell’attività di concessione di finanziamento nei confronti del pubblico: tale attività è riservata:

  • alle banche (art. 10, c. 2 del TUB)
  • agli intermediari autorizzati ed iscritti nell’albo (art. 106 del TUB).
  • alle compagnie assicurative del ramo cauzioni, vigilate dall’IVASS.

L’Ufficio effettuerà i controlli al fine di rispettare quanto indicato dal Organo di vigilanza, sia al momento della iscrizione della società nell’Albo di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997, sia in occasione del rinnovo annuale.