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Le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 (canone unico) delle province e delle città metropolitane non sono oggetto della sanatoria recata dall’art. 30, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 147 del 2026, che riguarda esclusivamente quelle adottate dai comuni, come si evince chiaramente dal richiamo operato dalla norma all’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, che prevede il regime di pubblicità costitutiva solo per la generalità dei tributi comunali.
Le province e le città metropolitane non devono, pertanto, trasmettere al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), le deliberazioni relative al canone unico già adottate per gli anni d’imposta dal 2021 al 2025 e, per tale ragione, non sono state aperte le relative annualità nell'applicazione informatica "Gestione tributi provinciali", all'interno dell’apposita sezione denominata "Canone unico – art. 1, commi 816 e ss. L. n. 160/2019", presente nel Portale del federalismo fiscale.
A seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 16 dicembre 2025, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026, che ha stabilito la natura tributaria del canone unico, e in virtù di quanto espressamente stabilito dal primo periodo del citato art. 30 del D. Lgs. n. 147 del 2026, infatti, soltanto a decorrere dall’anno d’imposta 2026, le province e le città metropolitane, in applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, sono tenute a trasmettere le delibere regolamentari e tariffarie relative al canone unico al MEF, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito internet dipartimentale www.finanze.gov.it.
Si rammenta, al riguardo, che con riferimento alle deliberazioni delle province e delle città metropolitane tale pubblicazione continua a svolgere una finalità meramente informativa e che, pertanto, non è previsto alcun termine di legge per la relativa trasmissione, come già chiarito dalla Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 relativamente alle entrate sostituite da detto canone. Costituiscono eccezione le deliberazioni in materia d’imposta RC Auto, alle quali si applica, invece, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, un particolare regime di pubblicità costitutiva.
Per l’anno d’imposta 2026, le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di canone unico devono essere trasmesse nella predetta applicazione informatica sulla base delle indicazioni già fornite nella Circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026, la quale ha precisato che, in mancanza di atti adottati per tale anno, deve essere inviata esclusivamente l’ultima deliberazione vigente in materia di canone unico.